Come aprire un sinistro?
Compagnia assicurativa, carrozzeria, autorità: chi chiamare per primo?
Avere dei dubbi è lecito, anzi scontato, se è la prima volta che si viene coinvolti in un incidente automobilistico e si vuole esser certi di completare tutti gli adempimenti previsti. Anche perché farlo in maniera corretta è fondamentale per essere risarciti in tempi brevi e senza problemi (nel caso ne si abbia diritto).
La risposta a questo interrogativo – in assenza di circostanze speciali o di grave entità – è abbastanza semplice e regolamentata. Vediamola insieme.
Contattare la compagnia assicurativa per denunciare il sinistro
La prima cosa da fare è sporgere denuncia presso la propria compagnia assicurativa. La denuncia è obbligatoria in caso di incidente che coinvolga veicoli a motore con obbligo di assicurazione.
La comunicazione va effettuata entro il terzo giorno dal momento dell’evento (come specificato nell’articolo 1913 del Codice Civile) e implica l’invio del CAI (constatazione amichevole di indennizzo, altrimenti conosciuto come Modulo Blu), integrandolo con eventuali allegati documentali (foto delle parti incidentate, preventivo del meccanico/carrozziere).
Quali informazioni comunicare
Sia in caso di comunicazione attraverso CAI (ex CID) che mediante lettera in carta libera (vedi sotto la voce Denuncia cautelativa) è fondamentale accertarsi di riportare correttamente le seguenti informazioni relative al sinistro:
- data e orario
- luogo esatto
- targa dei veicoli coinvolti
- generalità dei conducenti coinvolti
- dati dell’assicurazione dei veicoli coinvolti
- informazioni sulla dinamica dell’evento
- eventuali informazioni delle Forze dell’ordine se intervenute sul luogo del sinistro
- eventuali informazioni di natura medica relative ai feriti coinvolti (referti, etc)
- generalità di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente
Casistica generale
Risarcimento diretto
Nel caso entrambi i conducenti coinvolti concordino circa la dinamica dell’incidente, il documento, firmato da entrambi, ha valore di versione ufficiale dell’incidente (“procedura di risarcimento diretto”). Nel caso in cui le versioni dei due conducenti siano differenti, invece, è comunque importante redigere il documento singolarmente per fornire la propria versione del sinistro.
Nell’eventualità in cui ci siano dei testimoni presenti al momento dell’incidente è bene, se possibile, prendere nota delle loro generalità (una loro testimonianza potrebbe risultare determinante in una successiva fase di indagine delle responsabilità disposta dalle autorità).
La compagnia assicurativa affida la documentazione ricevuta a un perito assicurativo, il quale provvede a fare una stima dei danni e a quantificare l’indennizzo da corrispondere all’automobilista.
Ricevuta la proposta di indennizzo, l’assicurato può valutare se accettarla o meno. Nel primo caso, la compagnia assicurativa eroga il risarcimento entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione da parte dell’assicurato. Se quest’ultimo invece ritiene che la cifra propostagli non sia congrua, può rifiutare la proposta e rivolgersi a un avvocato per procedere diversamente e richiedere una nuova perizia e/o una nuova proposta di indennizzo.
Risarcimento ordinario
La procedura sopra indicata è possibile solo se entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono coperti da una polizza assicurativa regolarmente in essere, se entrambi immatricolati in Italia e naturalmente se identificati/identificabili. E’ inoltre possibile se, e solo se, le eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte siano considerate lievi (cioè inferiori a una soglia di invalidità del 10%) e se l’evento è avvenuto sul suolo italiano. Se l’incidente rispetta le caratteristiche sopra elencate si parla di “risarcimento diretto”.
Altrimenti si rientra nella casistica del cosiddetto “risarcimento ordinario”. Quest’ultimo è obbligatorio nel caso siano coinvolti più di due veicoli, pedoni o veicoli non a motore, passeggeri con lesioni superiori alla soglia di invalidità del 9%.
Che si attivi una procedura diretta o ordinaria, i tempi a carico della compagnia assicurativa per formulare una proposta di risarcimento corrispondono a 60 giorni (termine massimo) a partire dalla data della richiesta di indennizzo per danni al veicolo di 90 giorni per lesioni alle persone. (fonte IVASS – https://www.ivass.it/consumatori/rc-auto/sinistri/index.html?dotcache=refresh)
Nel primo caso i tempi si dimezzano (fino a 30 giorni) nel caso di constatazione congiunta – e quindi concordata – da parte di entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente (ovvero in caso di compilazione del modulo di constatazione amichevole).
Casi particolari
Denuncia cautelativa
Se al momento dell’incidente non si è in possesso di un modulo blu, bisogna scrivere una lettera in carta libera – da inviare alla compagnia assicurativa – in cui si riporta in maniera dettagliata la cronologia degli eventi (documento chiamato “denuncia cautelativa”).
Denuncia tardiva
n caso di denuncia tardiva, la compagnia assicurativa si arroga il diritto di non corrispondere l’indennizzo solamente nel caso in cui tale ritardo sia considerato doloso oppure in caso di eccedenza rispetto ai termini di decorrenza (24 mesi).
Sono invece considerate ragioni valide – e quindi non impediscono all’automobilista di essere indennizzato nonostante il ritardo – tutte quelle non imputabili alla volontà del soggetto (come nel caso di un ricovero in ospedale o di degenza di altro tipo), quelle che non possono essere “provate” come dolose da parte della compagnia, quelle regolate da accordi e casistiche specifici e singolari sottoscritti tra l’assicurato e la compagnia stessa.
Denuncia digitale
Sempre più spesso le polizze assicurative prevedono l’utilizzo di procedure di denuncia del sinistro in formato digitale, attraverso app o mediante moduli di CAI digitale. Queste hanno lo stesso valore delle comunicazioni tradizionali inoltrate in forma cartacea e hanno il vantaggio di essere più immediate (completabili in pochi clic e da casa), guidate (mediante vademecum o tutorial online) e interattive (è possibile seguire l’iter del sinistro in tempo reale lungo le varie fasi della sua gestione).
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